Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Essi rimangono, altresì, sospesi quando contro di loro sia emesso mandato o ordine di cattura.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
L'esercizio provvisorio, quando vi si faccia ricorso, deve essere deliberato dal Consiglio, con legge, per un periodo non superiore ai tre mesi.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, nonché - quando si
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provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della
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opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, quando non trattasi di compiti delegati dalla Regione ad enti